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Certificazione attività sportiva non agonistica

Certificazione attività sportiva non agonistica

Lo svolgimento di attività sportiva a livello non agonistico prevede una visita medica con accertamento dello stato di buona salute e di sana e robusta costituzione nonché l'esecuzione o la visione dell'elettrocardiogramma di base (ECG).

 

Il certificato per attività sportiva non agonistica è obbligatorio per alcune categorie di sportivi, in particolare:

 

·       gli alunni che svolgono attività fisicosportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche;

·       chiunque svolga attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, considerato atleta non agonista ai sensi del Decreto ministeriale18febbraio1982;

·       coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.


Tale obbligo è previsto e regolato da leggi e decreti del Ministero della Salute (Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42bis; Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10 – septies; Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014. Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, Circolare del CONI del 10 giugno 2016).


Il Ministero della Salute prevede un protocollo di visita medico-sportiva al quale ogni medico certificatore deve attenersi.

 

La visita medico-sportiva non agonistica, su indicazione del Ministero della Salute, prevede quindi:

·       storia clinica dettagliata ed esame obiettivo con valutazione della pressione arteriosa;

·       elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;

·       elettrocardiogramma a riposo eseguito ogni anno per sportivi di età superiore ai 60 anni con altri fattori di rischio cardiovascolare;

·       elettrocardiogramma a riposo eseguito ogni anno per soggetti con patologie croniche note conclamate, che causino aumentato rischio cardiovascolare, indipendentemente dall'età.


La FMSI, tuttavia, in considerazione della valenza della visita medica quale screening di massa per la salute, ha recentemente dato indicazioni ai propri tesserati circa l'opportunità di eseguire l'elettrocardiogramma sempre ad ogni visita medico-sportiva non agonistica, sottolineando l'obbligo di conservazione del certificato o della cartella clinica da parte dello stesso medico per almeno un anno (durata legale del certificato stesso). Il certificato non prevede limitazioni riguardanti particolari attività fisiche o sportive.

 

L'elettrocardiogramma è quindi compreso nella visita medica ed incluso nel costo totale del certificato medico.

 

Il medico inoltre, qualora ne rilevasse la necessità durante la visita, può prescrivere altri esami che ritiene opportuni o il consulto di uno specialista. 

 

La Dottoressa Di Mauro Alessandra è Socio Aggregato della Federazione di Medicina dello Sport (n° tessera 22489)